Dispositivi di Protezione Individuale

Il nuovo Regolamento Europeo 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016 sui DPI sarà la nuova normativa di riferimento, sostituirà a partire dal 21 Aprile 2018 la Direttiva 89/686/CEE DEL 21 Dicembre 1989.

Cosa disciplina il Regolamento Europeo?

L’atto stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere distribuiti sul mercato per garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori.

Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea devono rispettare le regole obbligatorie presenti all’interno del Regolamento, senza necessità di recepimento.

Cosa sono i DPI?

Si definisce Dispositivo di Protezione Individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute e sicurezza durante il suo turno lavorativo.

Tali dispositivi devono essere utilizzati obbligatoriamente e non devono essere modificati, eventuali difetti o inconvenienti specifici devono essere segnalati.

L’utilizzo di di alcuni DPI prevede l’obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e addestramento.

I DPI sono classificati in 3 categorie:

  1. Rischi minimi: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua, contatto con superfici calde entro i 50 gradi, lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole, condizioni atmosferiche di natura non estrema;
  2. Rischi che non rientrano nelle categorie 1 e 2;
  3. Rischi che possono causare conseguenze molto gravi (morte o danni alla salute irreversibili): sostanze e miscele pericolose per la salute, atmosfere con carenza di ossigeno, agenti biologici nocivi, radiazioni ionizzanti, ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C, ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore, cadute dall’alto, scosse elettriche e lavoro sotto tensione, annegamento, tagli da seghe a catena portatili, getti ad alta pressione, ferite da proiettile o da coltello, rumore nocivo.

Quali sono i DPI disciplinati dal regolamento?

I DPI si possono distinguere in base alla parte del corpo o all’apparato che proteggono, nello specifico:

  • DPI per la protezione delle vie respiratorie;
  • DPI per la protezione degli arti inferiori e superiori;
  • DPI per la protezione di occhi e udito;
  • DPI per la protezione del capo;
  • DPI per la protezione del corpo e della pelle;
  • DPI per la protezione dalle cadute dall’alto.

Chi deve fornire i DPI?

E’ compito del datore di lavoro fornire i DPI, come disciplinato dall’art. 18 del D. Lgs. 81/2008, dopo un’attenta valutazione dei rischi e delle procedure adeguate per eliminare tali rischi.

Pertanto, il datore di lavoro deve:

  • predisporre l’uso di DPI adeguati e a norma di legge;
  • cambiare i DPI quando presentano segni di usura o non sono più adeguati per il loro scopo;
  • fornire la formazione ai lavoratori sull’uso dei dispositivi.

Qual è l’ambito di applicazione del Regolamento?

Il regolamento si applica ai dispositivi di protezione individuale (DPI) definiti (art. 3) come:

  • “dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
  • componenti intercambiabili dei dispositivi, essenziali per la loro funzione protettiva;
  • sistemi di collegamento per i dispositivi che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso”.

Inoltre (Art. 2) il Regolamento non si applica ai DPI:

  • “progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
  • progettati per essere utilizzati per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
  • progettati per l’uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme, umidità e acqua durante la rigovernatura;
  • da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
  • per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori”.

Chi certifica la conformità?

Riguardo alla presunzione di conformità del DPI, “un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse”.

E tale dichiarazione di conformità UE, esplicitata nell’allegato IX,  “attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato II”.

Con la dichiarazione il fabbricante “si assume la responsabilità della conformità del DPI” ai requisiti stabiliti dal regolamento.