Direttore dei Lavori

Il 30 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento attuativo del Codice Appalti riguardante funzioni e strumenti per le attività di direzione, controllo e consegna dei lavori.

Si tratta del DM 49 del 7/03/2018, attuativo dell’art.111 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016), che individua le modalità e la tipologia di atti tramite i quali il direttore dei lavori svolge la sua attività in modo da garantire trasparenza, semplificazione, efficienza informatica.

Il Decreto disciplina le modalità di svolgimento e verifica di conformità, in corso di esecuzione e finale, la tempistica e i casi in cui il direttore può essere incaricato della verifica di conformità.

Il direttore dei lavori

Per quanto riguarda i requisiti che devono essere posseduti dal direttore dei lavori vale quanto disposto dall’art.24 comma 5 del Codice secondo cui, indipendentemente dalla natura giuridica dell’affidatario, l’incarico deve essere espletato da professionisti:

  • iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
  • in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
  • in possesso dei requisiti di qualificazione fissati con decreto del MIT 263/2016.

I profili generali del direttore dei lavori sono individuati nel Titolo II del Decreto 49/2018, all’interno dello stesso sono definiti:

  • i rapporti con le altre figure con cui il direttore si coordina (RUP, coordinatore per l’esecuzione dei lavori),
  • gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo,
  • le funzioni e i compiti di competenza nella fase preliminare,
  • la consegna dei lavori.

Sono, inoltre, disciplinate le funzioni e i compiti al termine dei lavori:

  • accertamenti in contraddittorio con l’esecutore,
  • invio al RUP del certificato di ultimazione lavori,
  • redazione del verbale di contestazione sullo stato dei lavori,
  • collaborazione al collaudo,
  • accertamento della rispondenza di documenti tecnici,
  • prove di cantiere o di laboratorio,
  • possesso di certificazioni LCA di materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche ai requisiti richiesti dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Vengono, infine, disciplinate le attività di controllo amministrativo contabile e l’utilizzo di strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata.

Direttore dell’esecuzione

Tale figura molto spesso coincide con il RUP ed ha la responsabilità di tutte le fasi operative. Fornisce all’esecutore le istruzioni necessarie mediante ordini di servizio e coordina le attività per garantire che i tempi definiti siano rispettati.

Il Titolo III del Decreto 49/2018 riguarda le attività del direttore dell’esecuzione, ossia:

  • i rapporti con il RUP,
  • gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo,
  • l’attività di controllo,
  • l’avvio dell’esecuzione del contratto,
  • la verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore,
  • contestazioni e riserve,
  • variazioni e varianti contrattuali,
  • la sospensione dell’esecuzione,
  • la gestione dei sinistri.

Seguono le indicazioni su funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto e sul controllo amministrativo-contabile.

Cosa è stato abrogato dal Decreto?

Titolo IV abroga:

  • gli articoli da 178 a 210 del Dpr 207 del 5 ottobre 2010, il Regolamento attuativo del vecchio Codice Appalti;
  • gli articoli da 147 a 177 relativi all’esecuzione dei lavori;
  • gli articoli da 211 a 214 relativi alla tenuta della contabilità, già abrogati dal Codice Appalti nel 2016.

Decreto 7 marzo 2018, n. 49