Il 30 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento attuativo del Codice Appalti riguardante funzioni e strumenti per le attività di direzione, controllo e consegna dei lavori.
Si tratta del DM 49 del 7/03/2018, attuativo dell’art.111 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016), che individua le modalità e la tipologia di atti tramite i quali il direttore dei lavori svolge la sua attività in modo da garantire trasparenza, semplificazione, efficienza informatica.
Il Decreto disciplina le modalità di svolgimento e verifica di conformità, in corso di esecuzione e finale, la tempistica e i casi in cui il direttore può essere incaricato della verifica di conformità.
Il direttore dei lavori
Per quanto riguarda i requisiti che devono essere posseduti dal direttore dei lavori vale quanto disposto dall’art.24 comma 5 del Codice secondo cui, indipendentemente dalla natura giuridica dell’affidatario, l’incarico deve essere espletato da professionisti:
- iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
- in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- in possesso dei requisiti di qualificazione fissati con decreto del MIT 263/2016.
I profili generali del direttore dei lavori sono individuati nel Titolo II del Decreto 49/2018, all’interno dello stesso sono definiti:
- i rapporti con le altre figure con cui il direttore si coordina (RUP, coordinatore per l’esecuzione dei lavori),
- gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo,
- le funzioni e i compiti di competenza nella fase preliminare,
- la consegna dei lavori.
Sono, inoltre, disciplinate le funzioni e i compiti al termine dei lavori:
- accertamenti in contraddittorio con l’esecutore,
- invio al RUP del certificato di ultimazione lavori,
- redazione del verbale di contestazione sullo stato dei lavori,
- collaborazione al collaudo,
- accertamento della rispondenza di documenti tecnici,
- prove di cantiere o di laboratorio,
- possesso di certificazioni LCA di materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche ai requisiti richiesti dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
Vengono, infine, disciplinate le attività di controllo amministrativo contabile e l’utilizzo di strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata.
Direttore dell’esecuzione
Tale figura molto spesso coincide con il RUP ed ha la responsabilità di tutte le fasi operative. Fornisce all’esecutore le istruzioni necessarie mediante ordini di servizio e coordina le attività per garantire che i tempi definiti siano rispettati.
Il Titolo III del Decreto 49/2018 riguarda le attività del direttore dell’esecuzione, ossia:
- i rapporti con il RUP,
- gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo,
- l’attività di controllo,
- l’avvio dell’esecuzione del contratto,
- la verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore,
- contestazioni e riserve,
- variazioni e varianti contrattuali,
- la sospensione dell’esecuzione,
- la gestione dei sinistri.
Seguono le indicazioni su funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto e sul controllo amministrativo-contabile.
Cosa è stato abrogato dal Decreto?
Titolo IV abroga:
- gli articoli da 178 a 210 del Dpr 207 del 5 ottobre 2010, il Regolamento attuativo del vecchio Codice Appalti;
- gli articoli da 147 a 177 relativi all’esecuzione dei lavori;
- gli articoli da 211 a 214 relativi alla tenuta della contabilità, già abrogati dal Codice Appalti nel 2016.