Il Decreto Lavoro del 01 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Decreto-Legge 04 maggio 2023 n. 48 ha riportato delle modifiche al Testo Unico,

le modifiche sono:

  • l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri edili;
  • l’obbligo per il datore di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • l’obbligo di formazione specifica del datore di lavoro laddove utilizzi attrezzature di lavoro per determinate attività e sanzioni in caso di inosservanza.

Il Dl 48/23 modifica l’artico 21 del D.Lgs.81

“I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

  1. Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;”

Questo significa che i lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare devono rispettare le Norme del Titolo IV  (cantieri temporanei e mobili) 

Il DL 48/2023 modifica l’art. 18 comma 1 lettera a)

Il datore di lavoro dell’impresa (e i dirigenti- laddove ci siano) deve:

“ a) Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti del presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”

Questo significa che il DL deve nominare il medico competente non solo nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ma se richiesto dalla valutazione dei rischi redatta.

Il DL 48/2023 riporta e ridefinisce gli obblighi che ha il medico competente:

“e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;”

“n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”

Dunque, il medico competente ha l’obbligo di richiedere la vecchia cartella sanitaria al lavoratore rilasciata dal medico competente del precedente datore di lavoro e di tenere conto del vecchio giudizio di idoneità rilasciata.

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Il DL 48/2023 sostituisce il comma 12 dell’art. 71 che definisce gli obblighi del datore di lavoro circa l’utilizzo delle attrezzature di lavoro

Il nuovo comma 12 prevede:

“12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.”

Il DL 48/2023 sostituisce il secondo paragrafo del comma 2 dell’art. 72

“2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.”

Chiunque prenda a noleggio un’attrezzatura/mezzo di lavoro deve sempre attestare l’avvenuta formazione e addestramento per l’utilizzo della stessa/o.
Il DL 48/2023 ha aggiunto il comma 4-Bis all’articolo 73 dove riporta l’obbligo del datore di lavoro che deve provvedere anche alla sua formazione oltre che a quella dei lavoratori per l’utilizzo del mezzo.

Il DL 48/2023 ha aggiunto anche un paragrafo all’art. 87, comma 2, lettera c) in materia di sanzioni, in quanto il mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 71 in materia di attrezzature di lavoro porterebbe sanzioni al Dl che utilizza un’attrezzatura di lavoro sprovvisto di formazione.

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