· datore di lavoro:i datori di lavoro delle aziende designate dall’allegato II del D.lgs. 81/08 possono svolgere il ruolo di RSPP. Per farlo hanno bisogno di una formazione adeguata stabilita dalla normativa. In caso di inadempienza sono previsti l’arresto da 3 a 6 mesi o una sanzione da 2.500€ a 6.400€.

· dirigenti e preposti:la formazione per dirigenti e preposti è a carico del datore di lavoro. Le sanzioni in caso di mancata formazione sono l’arresto da 2 a 4 mesi oppure una sanzione da 1200€ a 5200€.

· RSPP – ASPP:la mancanza di formazione per RSPP o ASPP è a carico del datore di lavoro, per il quale sono previsti l’arresto fra 3 e 6 mesi oppure una sanzione tra 2.500€ e 6.400€.

· RLS:il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene scelto dai lavoratori stessi e per svolgere questo ruolo deve seguire un apposito corso di formazione a carico del datore di lavoro. In caso di inadempienza il datore di lavoro sarebbe punibile con l’arresto da 2 a 4 mesi o con una sanzione tra 1.200€ e 5.200€.

· Addetto antincendio e primo soccorso: queste figure devono essere presenti in ogni azienda in numero variabile a seconda delle dimensioni e del numero di lavoratori. Anch’esse devono ricevere una formazione per poter ricoprire tali ruoli. In caso di mancata formazione il datore di lavoro potrebbe essere arrestato per 2/4 mesi, oppure pagare una sanzione da 1.200€ a 5.200€.

· Addetti ai carrelli elevatori: l’art. 71 del D.lgs. 81/08 prevede che i lavoratori addetti alla movimentazione dei carichi ricevano un’adeguata formazione a carico del datore di lavoro. Se così non fosse quest’ultimo potrebbe trovarsi a dover pagare una sanzione fra in 2.500€ e i 6.400€, oppure essere condannato da 3 a 6 mesi di carcere.

· Lavoratori:tutti i lavoratori devono seguire un corso di formazione e informazione sui rischi dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a fornirla a sue spese e durante l’orario di lavoro. Anche in questo caso per mancata formazione è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi, oppure una sanzione dai 1.200€ ai 5.200€.

 

Perché rischiare una sanzione? Come prevenire una sanzione ma, come progettare la sicurezza della propria azienda? Iniziando dalla formazione della sicurezza.

Nomina dell’RLS L’Art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che “in tutte le aziende, o unità produttive, eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (RLS). Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, Art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, Art. 49). A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs. 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione dell’RLS.

 

RLS in aziende fino a 15 lavoratori Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall’Art. 47, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, l’RLS di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in altro modo individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli Artt. 48 e 49 del Decreto in questione e di seguito specificato.

 

RLS in aziende con più di 15 lavoratori Nelle Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori e, secondo quanto stabilito dall’Art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, l’RLS eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, l’RLS eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. L’elezione del RLS, ad ogni livello, deve avvenire in un’unica giornata stabilita da opportuno Decreto così come precisato dall’Art. 47, comma 6 del D.Lgs. 81/2008:

“l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma”.

 

Numero di RLS da nominare Il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, deve essere stabilito dalla contrattazione collettiva, ma se ciò non dovesse accadere la legge predetermina il numero minimo di RLS che deve avere un’azienda in base al numero di dipendenti (Art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008):

· 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;

· 3 per le attività o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

· 6 per tutte le imprese o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Aziende per le quali il numero degli RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS, come stabilito dall’Art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/2008 o nel caso di mancata designazione o elezione indicare l’assenza del RLS in azienda (ed in tal caso si applica l’Art. 48)