Come già detto in precedenza il datore di lavoro è responsabile delle malattie professionali e degli infortuni dei suoi dipendenti. Questa responsabilità, chiaramente, sorge nei casi in cui il primo non abbia osservato gli obblighi a lui imposti per la tutela del lavoratore.
Al lavoratore possono essere riconosciuti tre tipi di responsabilità:
- Responsabilità Civile;
- Responsabilità Penale;
- Responsabilità Amministrativa.
Cos’è la Responsabilità Civile del Datore di Lavoro e quando si applica?
La norma che riconosce la responsabilità civile del datore di lavoro è quella decretata dall’articolo 2087 del Codice Civile che impone al datore di lavoro di adottare misure atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Il contenuto di questa norma è stato ampiamente discusso sia dal punto di vista della dottrina, sia per quel che riguarda la giurisprudenza.
Da tale disposizione trovano giustificazione ed origine le successive speciali norme che prevedono misure di sicurezza sul luogo di lavoro.
Da tale norma sorge anche la responsabilità penale del datore di lavoro in base all’art. 40 del Codice Penale per non aver impedito l’evento.
In base ai principi di tale norma è giustificata l’azione di regresso dell’ente assicuratore nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
La norma,però, attualmente appare “aperta”, ovvero di libera interpretazione per quel che riguarda la responsabilità del datore di lavoro. Infatti l’attuale disposizione del Codice Civile si riporta solo in via generica ad alcuni parametri quali la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per imporre, poi, al datore di lavoro le misure di sicurezza da adottare.
Vi è, quindi, un ampio margine per riconoscere le responsabilità del datore di lavoro, posto che questi si deve sempre adeguare alla evoluzione della tecnica e dell’esperienza per ritenersi in regola con le misure di sicurezza adottate.
Altra disposizione da esaminare riguardo il codice civile è l’articolo 2049 c.c.
Difatti in base a tale norma il datore di lavoro è responsabile anche qualora l’omissione per quel che riguarda la sicurezza sul lavoro sia causata da una persona da lui incaricata nell’ambito delle mansioni a lui conferite. Ovvero, il datore di lavoro risponde anche dei danni causati dalla violazione delle misure di sicurezza compiute dai suoi preposti o sorveglianti.
Riguardo tale responsabilità è prevalente la tesi che si tratta di una responsabilità oggettiva come anche stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 6 marzo 2008 n. 6033; Cass. 12 marzo 2008 n. 6632) che ha affermato che la configurabilità di responsabilità fra l’evento illecito e le mansioni affidate sussista un rapporto di natura occasionale.
Da questo caso si può, quindi, notare che la responsabilità della legge prevede senza indagare sul comportamento del soggetto, nasce sol che il preposto abbia commesso l’illecito nello svolgimento delle incombenze da lui attribuite al datore di lavoro.
Il principio della responsabilità oggettiva del datore di lavoro viene anche ripreso dalle norme speciali contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al Testo Unico 1965/1124 che la prevede all’art. 10 come presupposto dell’azione di regresso dell’INAIL.
Detto questo, il riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro comporta l’obbligo di risarcire i danni causati al lavoratore a seguito del fatto lesivo verificatosi.
Il lavoratore deve, quindi, essere interamente indennizzato dei danni subiti a causa del lavoro: nel caso la responsabilità ricada direttamente sul datore di lavoro deve essere lui a risarcirlo direttamente (danno differenziale) o tramite l’ente assicuratore pubblico INAIL.
Commento a parte va fatto per quel che riguarda l’assicurazione obbligatoria INAIL ed i suoi riflessi sulla responsabilità civile del Datore di Lavoro.
Dice l’art. 10 del Testo Unico 1965 n.1124 che la “responsabilità civile del DL per gli infortuni sul lavoro è esonerata, cioè esclusa, dalla assicurazione obbligatoria prevista dal citato TU, ovvero dalla assicurazione INAIL”.
Quindi il Datore di Lavoro non risponde direttamente dei fatti che hanno determinato l’infortunio, purché non si tratti di aver commesso reato per il quale il Datore di Lavoro ha riportato una Condanna Penale.
La responsabilità civile del Datore di lavoro permane, nonostante la suddetta assicurazione, quando abbia avuto condanna penale per il fatto derivato dall’infortunio.
La responsabilità del Datore di lavoro permane, nonostante l’assicurazione INAIL, anche qualora vi sia una sentenza penale a carico del preposto alla direzione o alla sorveglianza del lavoro ritenuto direttamente colpevole dell’infortunio.
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