La Legge 300/1970 disciplina l’utilizzo di impianti audiovisivi all’art. 4, nello specifico prevede che:
“E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell’ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al ministro per il lavoro e la previdenza sociale.”
Quando si possono utilizzare le telecamere?
La presenza delle telecamere di videosorveglianza è consentita, solo se segnalata adeguatamente mediante apposito cartello, se viene perseguita una delle tre finalità di seguito elencate:
- esigenze organizzative e produttive;
- tutela della sicurezza del lavoro;
- tutela del patrimonio aziendale.
La videosorveglienza non deve, comunque, mai ledere la privacy altrui.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Il datore di lavoro deve, prima di installare le telecamere:
- accordarsi con il sindacato aziendale o essere autorizzato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- nominare un incaricato per la gestione dei dati registrati dall’impianto di videosorveglianza per tutelare la privacy di tutti coloro che sono ripresi;
- conservare le immagini raccolte per massimo 24 ore della rilevazione, salvo esigenze particolari.
Quando non è necessario il consenso dei sindacati?
La Cassazione si è espressa in merito ai sistemi audiovisivi liberando il datore di lavoro dall’obbligo di accordarsi con i sindacati nel caso in cui il sistema di videosorveglianza non comporti nessun controllo a distanza dei dipendenti e, quindi, non vada a ledere la loro privacy e non comprometta la dignità e la riservatezza dei lavoratori.
I sistemi antifurto devono essere autorizzati?
Qualunque sistema di videosorveglianza deve essere autorizzato, anche quelli che entrano in funzione quando in azienda non ci sono lavoratori, anche se con maggiore celerità.
Nel caso in cui, invece, il sistema di videosorveglianza sia attivato durante le ore lavorative i controlli sono più invasivi, anche se il fine è quello di rilevare anomalie e mettere in atto misure preventive.
Quali sono le sanzioni previste in caso di mancata autorizzazione?
In caso di mancato rispetto dell’art.4 è stabilita una sanzione da 154 a 1549 euro o arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi arresto e ammenda sono applicati congiuntamente.
Al fine di limitare la sanzione penale, l’azienda potrà, nel frattempo, siglare l’accordo sindacale o richiedere il rilascio dell’autorizzazione ministeriale.
Infatti, qualora nel periodo di tempo fissato dall’organo di vigilanza per lo smontaggio delle apparecchiature venga siglato l’accordo sindacale o venga rilasciata l’autorizzazione della competente Direzione territoriale del lavoro, venendo meno i presupposti oggettivi dell’illecito, l’ispettore potrà ammettere “il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilità per la contravvenzione commessa”.
Occorre sottolineare che per utilizzare un impianto di videosorveglianza in azienda non è sufficiente far sottoscrivere ai lavoratori dipendenti una nota di consenso, in quanto il consenso espresso dai lavoratori è materia del Codice Privacy, previsto dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 196/2003, non collegato alla Legge 300/1970 art.4.