Il 3 marzo 2021 ha visto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento UE 2021/382, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.
In particolare, il regolamento apporta modifiche agli allegati I e II del regolamento CE 852/2004, sull’igiene dei prodotti alimentari.
Le modifiche del regolamento risultano essere conformi e seguire l’approccio applicato nell’ultima revisione del Codex Alimentarius.
Con la pubblicazione del nuovo regolamento (UE) 2021/382, vengono introdotte delle importanti modifiche ad alcuni requisiti del regolamento (CE) 852/2004 in materia di sicurezza alimentare, di lotta allo spreco alimentare e di gestione aziendale, alle quali le aziende del settore si sono adeguate a partire dal 24 marzo 2021.
La cultura della sicurezza alimentare – da intendersi in termini di impegno della proprietà e della gestione a formare tutti i dipendenti, lavoratori e collaboratori – è la condizione di base per prevenire tossinfezioni e food safety crisis.
Con il nuovo regolamento emergono delle novità e le modifiche sull’autocontrollo e l’HACCP
Di seguito un riepilogo delle novità:
- 1) Contenitori utilizzati per raccolta, il trasporto o il magazzinaggio: il nuovo punto obbliga infatti, ad implementare delle procedure di sanificazione in caso di trasporto di alimenti contenenti sostanze che provocano allergie e/o intolleranze. Le procedure devono garantire l’effettuazione della pulizia e del controllo almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili delle sostanze o prodotti che provocano allegrie o intolleranze. Non è quindi prevista alcuna analisi di laboratorio ma un semplice controllo visivo.
- 2) Procedure per la donazione di alimenti: In Italia questo principio era stato precedentemente stabilito dalla legge n.166/16 (legge Gadda), indicando che “gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare” stabilendo alcune condizioni.
- 3) Cultura della sicurezza alimentare: Introdotta con il Capitolo XI bis “Cultura della sicurezza alimentare”, destinato ad applicarsi a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino. L’attuazione di queste misure deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare. Per le aziende della produzione primaria e delle attività connesse sarà sufficiente inserire nel proprio Manuale di Autocontrollo o HACCP una sezione nella quale dichiarino il loro impegno e quello di tutti i dipendenti a promuovere la cultura della sicurezza all’interno della propria azienda.
Infine, si segnala che la mancanza dell’indicazione di queste nuove procedure, nel piano di autocontrollo o nel Piano HACCP delle aziende, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000 (D.lgs. 193-07).
La prima modifica apportata al regolamento è legata alla questione degli allergeni alimentari. Gli allergeni sono un aspetto divenuto fondamentale negli anni scorsi, che ha portato a modifiche sostanziali nell’etichettatura, con il Regolamento UE 1169/2011, e nella gestione dei prodotti alimentari.
A tal proposito, nella parte A, sezione II, dell’allegato I, il Regolamento UE 2021/382 si è sentito in dovere di specificare la gestione degli allergeni nelle fasi di raccolta, trasporto e magazzinaggio durante la produzione primaria, inserendo il punto 5 bis, che recita:
«Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.»;
La Commissione europea ha promosso negli anni scorsi strategie di sostenibilità, con lo scopo di impattare positivamente il futuro dell’ambiente.
Uno dei principali approcci che caratterizzano il cosiddetto Green Deal europeo è la strategia Farm to Fork, dal produttore al consumatore.
Tra i vari elementi considerati dal Green Deal, una menzione va fatta per lo spreco alimentare. La riduzione degli sprechi alimentari è un punto cruciale della strategia di sostenibilità e ha come cardine il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari. La donazione delle eccedenze alimentari rappresenta una possibile strada in tale ottica. Tuttavia, urgeva fare chiarezza e regolamentare tale pratica anche sul piano dell’igiene e la sicurezza alimentare.
Area HACCP Meleam
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