Fertilizzanti e Fitosanitari

Il Decreto Legislativo 150/2012 ha imposto nel nostro Paese la direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in particolare nell’articolo 9 obbliga a partire dal 26 Novembre 2015 dell’acquisizione di un certificato di abilitazione (patentino) per poter acquistare ed utilizzare, sia per sé sia per conto terzi, i prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti.

Sempre a partire dal 26 Novembre 2015 il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito un comunicato per chiarire si possono continuare a vendere a tutti coloro che non possiedono il patentino:

  • Prodotti non classificati come “molto tossici, tossici o nocivi” (secondo la vecchia classificazione dei direttiva preparati pericolosi);
  • Prodotti autorizzati esclusivamente per la protezione delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico (definiti come PPO).

Queste indicazioni, ha precisato lo stesso Ministero, non sono valide per gli utilizzatori professionali che dovranno, quindi, possedere il suddetto patentino.

Per ottenere il patentino è necessario frequentare un corso e superare un esame, così come stabilito dalle singole Regioni e dalle Province autonome.

Alcune notizie errate

Molte testate giornalistiche non professionali hanno riportato gravi inesattezze, affermando che i fertilizzanti sono fra quei prodotti che possono essere acquistati unicamente se si è in possesso di patentino.

I fertilizzanti non sono agrofarmaci

Assofertilizzanti (Associazione Nazionale Produttori di Fertilizzanti) ha voluto far chiarezza su cosa si intenda per fertilizzanti: “quando si parla di fertilizzanti si ha a che fare con prodotti destinati alla nutrizione vegetale e non alla difesa fitosanitaria.”

La produzione e quindi la commercializzazione dei fertilizzanti è subordinata alle stringenti normative di settore.

In particolare il D.Lgs. 75/2010 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti) regola i prodotti nazionali non compresi nel regolamento CE 2003/2003. Quest’ultimo è in continua evoluzione in quanto, con l’emanazione dei decreti ministeriali di aggiornamento, vengono introdotti i nuovi prodotti approvati.

Per quel che riguarda la comunità europea è in vigore, unicamente per i concimi minerali, il regolamento CE 2003/2003 ed i successivi adeguamenti. Il presente regolamento viene applicato a tutti i prodotti immessi sul mercato come concimi che richiedano l’indicazione “Concime CE”.

Nel Regolamento CE 1069/2009 è definito che dato i fertilizzanti fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale (SOA) possono compromettere la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, a causa della crisi alimentare degli anni ‘90, sono state istituite severe regole sanitarie sulla loro utilizzazione all’interno di questo regolamento.

Il Regolamento CE definisce le condizioni di impiego di alcuni fertilizzanti non di sintesi, questo dato che la produzione biologica vegetale fa uso di concimi e ammendanti.

Le suddette norme definiscono:

  • le procedure con le quali va realizzato un dato fertilizzante e la relativa etichettatura del prodotto;
  • la tracciabilità dei prodotti ed i relativi controlli che le autorità sanitarie devono effettuare presso le aziende e/o presso rivenditori / distributori.
  • le procedure di registrazione dei fabbricanti, fertilizzanti ed eventuale registrazione o riconoscimento degli impianti secondo le norme sanitarie sui sottoprodotti di origine animale. Se un fertilizzante rispetta i dettami delle normative succitate, questo può essere messo in commercio senza dover richiedere il possesso di alcun tipo di patentino da parte di rivenditori ed utilizzatori finali. L’unico obbligo che spetta al venditore è la segnalazione per motivi di sicurezza, ad esempio in caso di attentati terroristici, di eventuali transazioni anomale di nitrati ad alto tenore di azoto (ad es. nitrato d’ammonio con oltre il 28% di N).