La legge n. 215/2021 ha apportato novità sul ruolo del Preposto aziendale, in quanto lo stesso assume un ruolo centrale affianco al datore di lavoro.
Nello specifico il datore di lavoro o i dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività“.
Viene quindi aggiunto l’obbligo di nominare formalmente il preposto e la possibilità di un compenso per lo svolgimento della sua attività, visto che i suoi con questa legge aumentano.
Per lo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto il datore di lavoro deve espressamente indicare al committente il soggetto incaricato come Preposto alla sicurezza, dunque diventa obbligatoria una nomina formale e la relativa formazione dello stesso; (art. 26, comma 8-bis, d.lgs. n. 81/2008, per la cui omissione è prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro).
La legge 215/2021 chiarisce che la formazione del preposto dovrà avvenire in presenza e il suo aggiornamento dovrà essere fatto ogni 2 anni anziché ogni 5.
Conseguentemente viene ricomposto l’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, che prevede ora che il preposto deve “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
E ancora: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate nuova lettera f-bis dell’art. 19, comma 1 del D. Lgs. 81/08, per la non osservanza della quale è prevista la pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro).