La figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è una figura obbligatoria secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
L’RSPP è una figura estremamente importante che si pone tra il datore di lavoro ed i dipendenti per tutto quel che concerne il monitoraggio e la prevenzione della sicurezza sul lavoro.
La norma specifica che l’RSPP viene nominato dal datore di lavoro, può essere un esperto interno o un professionista esterno all’attività, che deve partecipare al piano per l’elaborazione della sicurezza dei lavoratori tramite una raccolta di istanze dei lavoratori e quelle del datore di lavoro, deve promuovere anche l’adozione di un programma di formazione ed informazione per tutti i dipendenti.
Il frutto del suo lavoro si concretizza soprattutto nella partecipazione alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, elaborato in collaborazione con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che illustra i rischi e le relative contromisure per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il Testo Unico esplica come si può diventare RSPP a seconda di chi ricopre il ruolo:
- uno dei dipendenti dell’azienda;
- una risorsa esterna esperta in sicurezza sul lavoro nel settore in cui opera l’azienda;
- il datore di lavoro.
Sempre secondo il Testo Unico le responsabilità di un RSPP sono le seguenti:
- organizzazione di un piano di sicurezza del luogo di lavoro;
- raccolta di tutte le segnalazioni da parte dei lavoratori e da parte del datore di lavoro;
- attuazione di un piano formativo sulla sicurezza per tutti i dipendenti;
- partecipazione alla stesura del DVR, documento di valutazione dei rischi, insieme al datore di lavoro e al medico competente.
Quali sono i requisiti di un RSPP?
Per poter diventare RSPP è necessario come requisito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione su prevenzione dei rischi, gestione delle attività tecnico amministrative, comunicazione in azienda e relazioni sindacali.
Le capacità ed i requisiti culturali e professionali del RSPP sono individuati dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Per poter ricoprire le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è necessario, oltre all’essere in possesso di un diploma di scuola media superiore, anche di un attestato relativo a specifici corsi di formazione abilitanti denominati comunemente Modulo A, Modulo B e modulo C.
Il Modulo A è un corso della durata prevista di 28 ore. E’ un credito formativo permanente, ovvero, una volta acquisito non è necessario aggiornarlo ed è propedeutico ai Moduli B e C. Il Modulo A costituisce il corso generale di base e riguarda tematiche generali quali la normativa di riferimento, i soggetti del sistema prevenzione (datore di lavoro, lavoratori, preposti, RSPP, medico competente, rappresetante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), progettisti, lavoratori autonomi ed altro.
All’interno del Modulo A vengono espressi concetti quali il rischio biologico, chimico, fisico, elettrico, da rumore, da vibrazioni, da sovraccarico biomeccanico, da agenti cancerogeni e mutageni, amianto, ATEX, da incidenti rilevanti ed altre tipologie di rischio.
Il Modulo B, invece, costituisce il corso di specializzazione e si articola in macro-settori definiti considerando i rischi in base alla classificazione ATECO. Il Modulo B non è propedeutico al Modulo C. I macro-settori trattati sono 9 e riguardano industria, agricoltura, pesca, estrazione minerali, industria chimica, sanità e servizi locali, pubblica amministrazione, attività artigianali, ecc…). Il Modulo B è esaustivo per tutti i settori produttivi ad accezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza di ulteriori moduli di specializzazione. Si tratta dei seguenti settori: Agricoltura, Pesca (12 ore), Cave, Costruzioni (16 ore), Sanità Residenziale (12 ore), Chimico, Petrolchimico (16 ore).
Il Modulo C è di specializzazione, della durata di 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali. E’ un credito formativo permanente, che non necessita quindi di aggiornamento, è per soli RSPP e riguarda la formazione sulla prevenzione e sulla protezione dei rischi psicosociali, di natura ergonomica, da organizzazione del lavoro, da turnazione e derivanti da stress lavoro-correlato.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono inoltre tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento secondo quanto stabilito dall’accordo Stato / Regione del 2016. L’accordo prevede che le ore minime complessive dell’aggiornamento siano fissate in base al ruolo svolto e sono:
- ASPP: 20 ore nel quinquennio;
- RSPP: 40 ore nel quinquennio.
E’ preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale di un quinquennio.
Per l’effettuazione di un corso di aggiornamento sono richiesti:
- un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
- la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.
L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:
- ASPP: 10 ore;
- RSPP: 20 ore.
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