E’ necessario, a partire dal 26 Novembre 2015, essere in possesso del Certificato di Abilitazione alla Vendita dei Prodotti Fitosanitari per poter vendere tali prodotti.
Il Certificato di Abilitazione può essere richiesto da tutti i cittadini maggiorenni che possono ottenerlo dopo aver superato l’esame previsto.
Per quanto i riguarda i laureati nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie e coloro che sono in possesso del diploma di istruzione superiore di durata quinquennale è sufficiente sostenere solo la prova finale, gli altri dovranno seguire anche il corso di 25 ore.
Il Certificato ha durata quinquennale e per rinnovarlo è necessario seguire un corso di aggiornamento di almeno 12 ore, obbligo che vale per tutti.
Quali obblighi hanno i venditori?
Al momento della vendita dei prodotti fitosanitari deve essere presente almeno una persona, anche diversa dal titolare, che sia in possesso del Certificato, esposto e ben visibile all’interno del locale, che dovrà fornire all’acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente legati all’utilizzo, alle condizioni di stoccaggio, alla manipolazione, alla corretta applicazione ed allo smaltimento sicuro.
Nel caso in cui si tratti di prodotti utilizzabili entro un periodo limitato il cliente deve essere informato riguardo tali tempistiche.
E’ necessario prima della vendita e consegna del prodotto fitosanitario che il venditore accerti la validità del patentino fitosanitario e l’identità dell’acquirente.
Quali sono i Documenti obbligatori di cui deve essere in possesso il venditore?
Il venditore deve obbligatoriamente:
- Compilare il Bollettario di Vendita: si tratta di un modulo rilasciato all’acquirente al momento dell’acquisto. Deve essere prodotto in duplice copia e conservato da entrambi i soggetti, deve riportare i seguenti dati:
- estremi della ditta commerciale che ha effettuato la vendita;
- generalità e residenza dell’acquirente;
- numero e data di rilascio o rinnovo del patentino dell’acquirente;
- numero progressivo del modulo di vendita;
- elenco dei prodotti fitosanitari acquistati.
Con la sottoscrizione del bollettario l’acquirente diventa responsabile di eventuali conseguenze dovute ad una conservazione ed un utilizzo scorretti.
- Tenere il Registro di Carico e Scarico: deve essere aggiornato entro 48 ore dall’arrivo della merce indicando le quantità in chilogrammi o litri. Tale registro deve essere precedentemente vidimato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS in cui risiede il deposito o locale di vendita.
- Effettuare la Dichiarazione Annuale di Vendita: entro fine Febbraio il venditore deve, ogni anno, dichiarare all’Autorità Regionale i quantitativi venduti durante l’anno precedente, telematicamente o tramite supporto magnetico.
Come fare per lo smaltimento?
L’iter per lo smaltimento dei prodotti non più autorizzati è ben specificato.
I prodotti fitosanitari devono essere separati dagli altri, depositati all’interno di un locale adibito a deposito temporaneo di rifiuti pericolosi per massimo un anno a partire dalla data di comunicazione obbligatoria alla Provincia.
Lo smaltimento deve essere effettuato ogni due mesi e, in ogni caso, al raggiungimento dei 10 mc di quantitativo da smaltire.
Il trasporto deve essere effettuato avvalendosi del supporto di Ditte autorizzate, tale operazione deve essere comunque annotata all’interno del registro di carico/scarico.
Qual’è la normativa di riferimento?
- https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3295 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti)
- https://docs.google.com/document/d/1Mj3oqO9yXZieZPO8r-cff6-Ud2SGwCnLBjuAjRSl-rk/edit (Modalita’ applicative dell’art. 42 del DPR 290/2001, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari)
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0128&from=IT (Quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi)
- http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/30/012G0171/sg (in attuazione della Direttiva comunitaria)
- Piano di Azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/12/14A00732/sg.