RLS

Per definizione, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Nella complessa materia del diritto del lavoro italiano, questa figura, eletta o designata, ha il compito, in una qualsiasi azienda, di rappresentare i lavoratori per quanto riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’RLS è una figura obbligatoria, regolata dal D.Lgs 81/08 e inserita nella parte dedicata alla consultazione e partecipazione dei lavoratori. La norma vigente, che regola questa persona, presenta diverse novità e particolarità:

La prima novità consiste nell’obbligo dell’istituzione del RLS nel panorama delle figure tradizionali che si occupano della prevenzione dei rischi sul lavoro. L’introduzione di questa porta ad un momento di passaggio da una concezione statica, basata sul semplice adempimento degli obblighi, principalmente da parte del datore di lavoro, ad una più dinamica e aperta, volta alla partecipazione e alla responsabilizzazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

La seconda novità, invece, richiede al datore di lavoro un ruolo più attivo, che consista in una vera e propria programmazione della sicurezza, individuando e valutando i problemi che si possono verificare durante l’attività lavorativa. Queste particolarità si traducono in un’importante trasformazione degli aspetti tecnici, tecnologici e anche organizzativi ed umani. E’ proprio per questo che L’RLS insieme al medico competente e al RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), soggetti chiamati a collaborare con il datore di lavoro, svolge un ruolo importante nel sistema di prevenzione.

Quali sono le modalità per designare l’RLS?

Come già accennato, il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 disciplina le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, le quali possono essere istituite a livello territoriale, comparto aziendale e di sito produttivo.

Tali norme, hanno quindi la funzione di responsabilizzare maggiormente i lavoratori, realizzando un sistema aziendale per la salute e la sicurezza del sistema aziendale.

Vediamo ora quali sono le modalità con cui viene designata la figura dell’RLS.

Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 81/08 :

  • Per tutte le aziende o unità produttive che sono costituite da massimo 15 lavoratori, L’RLS è eletto dai lavoratori al loro interno;
  • può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo;
  • può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
  • Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è il seguente:
    • un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
    • tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
    • sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

Nel caso in cui non si proceda alle elezioni, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza saranno esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In tal caso i lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del D.Lgs 81/08 perché questi possano procedere all’assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali.

Quali sono le funzioni specifiche del RLS?

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve:

  • accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
  • deve essere consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, sul’attività di prevenzione incendi, pronto soccorso e evacuazione dei lavoratori;
  • deve essere consultato in merito all’organizzazione della formazione degli incaricati all’attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
  • deve ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  • deve ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • deve ricevere una formazione adeguata;
  • deve promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • deve formulare delle osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  • deve partecipare alla riunione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • deve fare proposte in merito all’attività di prevenzione;
  • deve avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nello svolgimento delle sue funzioni, è inoltre agevolato dall’ obbligo  che il decreto legislativo n. 81/2008 impone al datore di lavoro, di consentire ai lavoratori di verificare mediante il rappresentante per la sicurezza, la corretta applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e di poter, infine, consultare il rappresentante dei lavoratori sulla valutazione, individuazione, programmazione dei rischi sul lavoro e la realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero nell’unità produttiva insieme alla possibilità di poter designare i lavoratori addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori e sulla formazione di tali.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Quali sono gli aspetti caratteristici del RLS?

L’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 descrive il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una figura il cui ruolo è di vitale importanza, in quanto è un soggetto fondamentale  al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per questo motivo questa figura deve poter disporre del tempo necessario e degli strumenti necessari per riuscire a svolgere in modo corretto l’incarico che gli è stato riconosciuto senza che il tutto comporti oneri economici a carico della figura in questione.

Vediamo ora quelli che sono gli aspetti di rilevanza di questa figura.

Facoltà di accesso

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha la possibilità e il dovere di accedere ai quelli che sono i luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni insieme alla possibilità di poter consultare il documento di valutazione dei rischi. E’ inoltre importante che L’RLS sia informato tutta la documentazione che l’azienda fornisce in merito alle sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.

A regolamentare il diritto di accesso a questi documenti, in particolare, è quanto detto nella circolare del Ministero del lavoro 16 giugno 2000, n. 40 secondo cui “è interesse e dovere del datore di lavoro agevolare l’esercizio di tale funzione del rappresentante, senza irragionevoli limitazioni di spazio o di tempo, fornendo luoghi idonei e concordando orari di consultazione” aggiungendo altresì che ” tenuto conto della circostanza che il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, si ritiene che la consegna del documento di valutazione dei rischi costituisca, ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza non la rendano praticabile, la migliore espressione del principio di collaborazione tra le parti, cui è impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro”.

Continuando, con un secondo intervento, il ministero del lavoro precisa che il diritto di accesso alla documentazione costituente la valutazione dei rischi deve essere assicurato mediante la materiale consegna del documento. (Ministero lavoro circolare 3 ottobre 2000, n. 68).

Solo in via eccezionale, qualora obiettive esigenze di segretezza aziendale legata a ragioni di sicurezza o particolari oneri di riproduzione non rendano praticabile tale consegna, il datore di lavoro potrà assicurare altrimenti il diritto di accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mediante forme e modalità che consentano comunque la messa a disposizione del documento di valutazione del rischio. In tali casi, spetta comunque al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che non consentono la materiale consegna del documento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Consultazione

E’ premura, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, far si che egli venga consultato dal datore di lavoro preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva. Ciò significa che l’RLS deve essere consultato anche per designare gli addetti al servizio di prevenzione, all’attività della prevenzione degli incendi, al pronto soccorso e infine, all’evacuazione dei dipendenti. In funzione di quando detto, lo stesso rappresentante dei lavoratori, deve partecipare alla riunione periodica interna per discutere sulle argomenti che riguardano la sicurezza e la salute sul lavoro, proponendo iniziative volte all’attività di prevenzione e, infine, deve avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati in precedenza.

Formazione specifica

Per quanto riguarda la formazione, la figura del RLS, ha diritto a una particolare e specifica istruzione, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguardante le normative vigenti e i rischi specifici del proprio ambito di rappresentanza; il tutto per assicurare al rappresentante in questione, delle adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con finale verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (ove presenti), durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

A fronte di tutto, nel caso in cui non si dovesse procedere alla elezione del RLS, le funzioni di tale soggetto vengono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48 D.Lgs. 81/2008) e/o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (art. 49 D.Lgs. 81/2008) salvo diverse accorsi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Concludendo,secondo il Ministero del lavoro, è necessario un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e degli organi e dei servizi di ispezione durante il sopralluogo ispettivo. Parliamo,quindi di un coinvolgimento che deve essere finalizzato all’acquisizione di dati e notizie più precise e dettagliate sugli effettivi rischi presenti nell’azienda.