Nell’ottobre del 2003 un operaio edile perse la vita in conseguenza al cedimento di un solaio ed alla conseguente precipitazione. Il datore di lavoro si costituì in giudizio eccependo il concorso di colpa della vittima e chiese di chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile che si costituì aderendo alle difese del proprio assicurato.
Nel settembre 2014 il Tribunale ritenne che l’infortunio fosse avvenuto in un’area nella quale era interdetto l’accesso ai lavoratori ed alla quale la vittima era acceduta in violazione delle prescrizioni impartite dal datore di lavoro.
La sentenza venne appellata dai soccombenti sostenendo, tra gli altri motivi, che la Corte d’appello avesse ritenuto il datore di lavoro esente da responsabilità sul presupposto che la vittima fosse a conoscenza del divieto di accedere all’area ove avvenne l’infortunio, senza però accertare se il suddetto divieto fosse stato concretamente portato a conoscenza o fosse comunque conoscibile da parte della vittima.

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La Corte d’appello dichiarò inammissibile l’impugnazione, costringendo i soccombenti, parenti della vittima, a ricorrere in Cassazione.
Con Ordinanza del 30/03/2022, n. 10165, la Sez. VI della Suprema Corte ha confermato quanto definito in secondo grado: il datore di lavoro, inserendo nel giornale di cantiere l’ordine di servizio contenente il divieto di accesso all’area dell’infortunio e recintando quest’ultima con “nastri di cantiere”, ha fatto quanto necessario per rendere edotti in tutti i lavoratori del divieto. La Corte di Cassazione precisa, altresì, che il motivo d’appello mosso dai parenti della vittima, secondo il quale l’area interdetta era comunque facilmente accessibile perché i nastri di cantiere non impedivano l’ingresso in essa, è privo di decisività. Infatti, la conoscenza o conoscibilità del divieto da parte del lavoratore rendeva irrilevante lo stabilire se l’area di cantiere fosse agevolmente accessibile oppure no.

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