Maltempo

Le possibili ipotesi a favore del dipendente per giustificare l’assenza del lavoro per condizioni meteorologiche avverse quali neve, alluvioni, ecc…

Non vi sono attualmente normative che regolamentino il comportamento da attuare in caso di assenze lavorative per motivi metereologici.

Per il settore privato è necessario fare riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di categoria, mentre nel settore pubblico le eventuali assenze sono influenzate dalle ordinanze delle autorità locali che prevedono, eventualmente, la chiusura degli uffici pubblici.

Cosa accade nel Settore Privato?

Nel settore privato si possono prospettare le seguenti ipotesi giustificative a favore del dipendente:

  1. Impossibilità sopravvenuta della prestazione (prevista dagli articoli 1204, 1218, 1256, 1463 e 1464 del Codice Civile). Secondo queste normative il lavoratore è esente dall’eseguire la propria attività lavorativa se prova che l’inadempimento o il ritardo è determinato dall’impossibilità derivante da una causa ad esso non imputabile. Si tratta di eventi ambientali di carattere eccezionale (forza maggiore) che possono essere ad esempio il maltempo.
    In tal caso, l’assenza dal lavoro può comportare (a meno che il CCNL preveda delle maggiori tutele, può essere sostituita e/o recuperata con permesso retribuito) la perdita della retribuzione per la durata dell’astensione dal lavoro; essendo il contratto di lavoro a prestazioni corrispettive, l’inadempimento di una parte giustifica l’inadempimento dell’obbligo retributivo.
  2. Il lavoratore può ricorrere all’istituto della riduzione dell’orario di lavoro (c.d. R.O.L.). Le ore R.O.L. vengono assorbite nel caso di ritardi o assenze con un conseguente pagamento della retribuzione.
  3. Il CCNL applicabile può, inoltre, prevedere anche un ricorso al monte ore di congedi / permessi straordinari, legati alle esigenze eccezionali e/o motivi personali retribuiti o non retribuiti.
    E’ sempre necessario che il lavoratore comunichi al datore di lavoro, in modo tempestivo e ne fornisca i giustificati motivi.
    In caso contrario, può essere considerato assente ingiustificato e passibile di sanzione disciplinare (articolo 2106 c. ed articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori).
  4. Nel caso particolare di un settore edile ed affine nel quale le intemperie stagionali costituiscano causa integrante di Cassa Integrazione. In tali casi ed in presenza di determinate condizioni stabilite dall’INPS, è consentito alle aziende di far ricorso al CIG che copre l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Cosa accade nel Settore Pubblico?

Per il lavoratori del settore pubblico, si precisa che, fermo restando l’obbligo di comunicazione tempestiva e di indicazione delle ragioni giustificative di cui sopra, essi possono usufruire, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di comparto, di permessi retribuiti per motivi personali ovvero di ferie al fine di salvaguardare il trattamento economico (od altre modalità di recupero concordate con il proprio dirigente).

I dipendenti pubblici possono essere liberati dall’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa, con diritto alla corresponsione della retribuzione e senza la necessità di fornire giustificazioni qualora vi sia un provvedimento amministrativo – ad es. ordinanza di “chiusura degli uffici pubblici causa nave” – che impedisca in modo oggettivo ed assoluto l’adempimento della predetta prestazione.