Le attività lavorative all’interno di cisterne, serbatoi, stive di navi, fosse biologiche, vasche e pozzi sono regolamentate da nuovi obblighi legislativi da rispettare durante le lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
Molto spesso gli infortuni sono legati ad una mancata consapevolezza dei rischi presenti in tali ambienti da parte del datore di lavoro e dei dipendenti che, di conseguenza, non adottano le necessarie misure di prevenzione e protezione.
Cosa si intende per ambienti confinati?
La normativa e i documenti di riferimento riportano più definizioni di ambiente confinato, ma nessuna esaustiva poiché possono esserci numerose tipologie fisiche e volumetriche che un ambiente confinato può assumere.
Un ambiente confinato può essere definito come uno spazio chiuso o parzialmente chiuso in cui potrebbe essere necessario accedere per manutenzione, installazione di apparecchiature, bonifica o ispezione.
E’ necessario sapere che:
- è uno spazio non progettato per essere occupato in maniera continuativa;
- ci sono limitazioni e impedimenti per l’ingresso e l’uscita;
- la ventilazione naturale è limitata o assente;
- possono accadere infortuni gravi o mortali a causa della presenza di sostanze pericolose, della carenza di ossigeno o di altri rischi.
Ci sono luoghi facilmente identificabili come ambienti confinati, nello specifico: cisterne, serbatoi di stoccaggio, silos, stive di navi, canalizzazioni, tombini, fogne, fosse biologiche e recipienti di reazione.
Altri ambienti, invece, possono essere meno evidenti, come nel caso di: vasche, depuratori, camere con aperture in alto, scavi profondi a sezione ristretta, stanze con scarsa ventilazione o non ventilate, locali tecnici con accessi difficoltosi e spazi angusti.
Esistono, poi, ambienti comunemente frequentati che possono assumere temporaneamente le caratteristiche di un ambiente confinato in relazione all’attività svolta al suo interno: manutenzione in fosse o vani in corsa di ascensori, attività in galleria, parcheggi sotterranei, metropolitane, cantine e sottotetti.
Quali sono i rischi riscontrabili?
E’ necessario sottolineare che prima di consentire l’accesso in ambienti confinati devono essere non solo valutati i rischi, ma anche determinate le misure di prevenzione e protezione che garantiscano la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Dopo aver acquisito tutte le informazioni riguardanti l’ambiente e le attività che saranno svolte, si valutano i diversi rischi che potrebbero verificarsi:
- rischio di asfissia;
- rischio di intossicazione per inalazione o contatto epidermico di sostanze pericolose, come gas, vapori o fumi;
- rischio di incendio ed esplosione;
- altri rischi come caduta dall’alto; inciampo o scivolamento; contatto con parti abrasive o taglienti; urto, colpo o schiacciamento; contatto con parti in movimento; proiezione di parti solide o liquide; caduta di gravi dall’alto; contatto con tensione elettrica; puntura o morso di animale; caduta in contenitori di liquidi; esposizione ad agenti biologici; radioattività; annegamento per allagamento; intrappolamento; seppellimento, colpi di calore, rumore, difficoltà di comunicazione e stato emotivo.
In tutti i casi di rilevazione di rischio chimico superiore a basso si dovrà applicare quanto previsto dall’art.224 del D. Lgs. 81/2008, con particolare riguardo per le disposizioni contenute negli artt. 225 226 volte a tutelare i lavoratori.
Le misurazioni devono essere effettuate sia prima dell’ingresso nell’ambiente, sia durante lo svolgimento delle attività previste.
Quali misure di protezione sono adottabili?
I Dispositivi di Protezione Individuale più utilizzati sono:
- casco di protezione,
- tuta di protezione resistente agli agenti chimici,
- scarpe o stivali di protezione con puntale di acciaio e suola antiscivolo,
- guanti di protezione contro i rischi meccanici e chimici,
- occhiali di protezione da schegge o spruzzi,
- otoprotettori se in presenza di rumore,
- apparecchi per la protezione delle vie respiratorie,
- imbragatura con attacco dorsale.
Devono, inoltre, essere presenti un dispositivo di sicurezza e salvataggio ed un sistema adeguato di comunicazione tra il personale interno ed esterno per consentire rapide chiamate in caso di emergenza.
Come preparare al meglio i lavoratori a questa tipologia di attività?
Il D. Lgs. 81/2008 e il DPR 177/2011 riportano indicazioni riguardanti l’informazione, la formazione, l’addestramento e l’esperienza dei lavoratori impegnati in tali mansioni. E’ previsto, inoltre, che sia adottata ed attuata efficacemente una procedura di lavoro che miri ad evitare o per lo meno ridurre al minimo i rischi durante lo svolgimento di tali attività. Deve essere anche compresa, in tale procedura, la fase di soccorso e coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario e dei Vigili del Fuoco.