Corso RSPP

L’obbligo di aggiornamento per RSPP – Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e ASPP – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016, si inquadra perfettamente all’interno della formazione continua da effettuare durante la propria vita lavorativa.

Ogni aggiornamento prevede che siano esposte ed approfondite evoluzioni, innovazioni, applicazioni tecniche ed approfondimenti strettamente connesse al contesto produttivo ed ai rischi specifici del settore.

Quali argomenti devono essere trattati durante il corso di aggiornamento?

L’accordo definisce quali devono essere le tematiche trattate:

  • aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
  • sistemi di gestione e processi organizzativi;
  • fonti di rischio specifiche riguardanti l’attività lavorativa o il settore produttivo di riferimento considerando rischi particolari, stress lavoro correlato, eventuali lavoratrici in stato di gravidanza, ecc.;
  • tecniche di comunicazione, con il chiaro obiettivo di informare e formare i lavoratori su salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Chi deve effettuare l’aggiornamento?

L’aggiornamento deve essere effettuato entro il 15 Maggio da tutti gli RSPP e ASPP il cui primo quinquennio è cominciato il 15 Maggio 2008 o il 15 Maggio 2013 o, alternativamente, dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 Maggio 2008.

Il totale delle ore necessarie per effettuare l’aggiornamento, da distribuire preferibilmente nell’arco dei cinque anni, ammonta a:

  • 20 ore per ASPP
  • 40 ore per RSPP  

L’obbligo di aggiornamento può essere assolto, secondo quanto indicato nell’accordo, partecipando a convegni e seminari o seguendo i corsi comodamente in modalità e-learning.

Nel caso in cui nell’arco del quinquennio siano stati seguiti corsi di formazione che abbiano variato la durata originale del quinquennio, la scadenza non sarà più quella originale del 15 Maggio 2018.

Quali classi di laurea prevedono l’esonero per il primo quinquennio?

L’art.32, citato di seguito, dà delucidazioni sull’argomento.

Articolo 32 – Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

(…)

  1. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Come agire nel caso in cui non si riesca ad effettuare l’aggiornamento entro il 15 Maggio 2018?

Il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dall’Accordo di riferimento entro il termine e, quindi, la mancata frequenza regolare del corso di aggiornamento non causano l’annullamento della validità della certificazione conseguita in precedenza. E’ necessario, però, che siano effettuati il completamento e l’aggiornamento utili per ritornare a poter eseguire a pieno titolo la propria funzione all’interno dell’azienda nel più breve tempo possibile.

Tutti gli RSPP e ASPP devono, comunque, poter sempre attestare la propria partecipazione, nell’arco del quinquennio, a corsi di formazione nel rispetto del monte previsto dall’Accordo per poter esercitare la propria funzione.