Cosa cambia con le modifiche al testo unico sulla sicurezza introdotte a maggio 2023

 La gazzetta ufficiale ha pubblicato il decreto-legge 48/2023 che tratta le “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, nello specifico gli articoli 14 e 15 introducono rilevanti modifiche alla normativa su sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

Tale decreto è entrato in vigore dal 05 maggio 2023.

Per quanto riguarda il Medico Competente le modifiche sono riportate nell’articolo 14:

Nomina del Medico Competente

Viene modificato l’articolo 18 comma 1 lettera a), che ora recita:
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
È una modifica importante e di grande impatto, in linea con le richieste da avanzate sin dall’uscita del D. Lgs. 81/08 dalle Associazioni professionali (ANMA in testa), e che allarga la possibilità di nomina del MC anche per rischi non esplicitamente citati dalla normativa (i cosiddetti rischi “non normati”).
Secondo logica la modifica estende quindi l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D. Lgs. 81/08, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la VdR, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del TU, in collaborazione obbligatoria col MC, ne evidenzi la necessità. Quindi alla presenza di rischi “non normati”.

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Cartella sanitaria e di rischio (CSR)

Viene modificato l’articolo 25 del D. Lgs. 81/08, aggiungendovi un comma e-bis) che recita:
in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
La norma ha un suo senso, ma non si capisce perché introdurre come obbligo una buona prassi professionale.
In questo modo sembra che la visita medica preventiva (in assunzione o subito dopo) di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore.

Sostituzione del medico competente

Viene modificato l’articolo 25 del D. Lgs. 81/08, aggiungendovi un comma n-bis) che recita:
in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
Finalmente viene regolamentata una situazione molto frequente e che sino a ora era gestita con buon senso ma con grande incertezza giuridica.
L’interpello 25/I/0001768 del 23.02.2006 ammetteva sì la possibilità di una sostituzione, ma previa nomina da parte del Datore di Lavoro e onere del sostituto di ottemperare a tutti gli obblighi del MC, mentre la modifica proposta impone al MC l’obbligo di indicare un sostituto per “l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”.

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